Di seguito pubblichiamo il testo delle domande e delle risposte ai quesiti formulati sulla recente riforma del comma 7 durante i secondi Stati Generali dell’Amusement tenutisi in data 5 Luglio 2021
Non è un termine perentorio, comunque saranno emanate quanto prima.
Per gli stagionali non è cambiato nulla.
E’ stata sottolineata
Non è detto che il gestore che fa l’omologa in caso di fallimento o chiusura delle ditta produttrice sia considerato “produttore” ai fini del futuro Registro Unico. E’ un punto su cui si può chiedere un chiarimento comunque.
E’ stato chiesto un chiarimento in ordine alla predisposizione di una procedura alternativa atta alla sospensione dell’Isi per il 2022 per tutti gli apparecchi, anche per gli attuali meccanici per i quali non erano previsti nulla osta, analogamente a come succede oggi per gli apparecchi dotati di nulla osta.
La Determina dice che gli apparecchi prodotti o importati a far data dal 1° Giugno 2021 sono sottoposti alle nuove regole tecniche e quindi devono essere soggetti ad omologa. Conseguentemente attualmente i medesimi non possono essere commercializzati ai fini dell’installazione.
In base alle informazioni in nostro possesso questa tipologia di apparecchi già ora non necessita di presentazione dell’apparecchio campione, comunque è stato chiesto un chiarimento in ordine a quali tipologie di apparecchi saranno sottoposte ad omologa “light”.
Il parco macchine regolarmente esistente è pienamente legale fino al 31/12/2021 quindi per Adm anche per l’Isi non cambia nulla per il 2020 e per il 2021.
Per Adm, nonostante le ripetute richieste delle Associazioni, non si ha diritto a rimborsi o compensazioni per gli anni 2020 e 2021.
Fino all’emanazione del decreto attuativo sul Registro Unico non sussiste alcun obbligo per il produttore di soli comma 7 di iscrizione al medesimo.
Può essere oggetto di chiarimento.